Conservazione delle fatture elettroniche a San Marino

Creato il: 30.09.2026
N.B. Documento aggiornato in base alla situazione normativa al 30 settembre 2026

La conservazione delle fatture elettroniche è obbligatoria?
Sì. Le fatture elettroniche sono documenti fiscalmente rilevanti e devono essere conservate per il periodo previsto dalla normativa sammarinese.

È però importante distinguere l'obbligo di conservare i documenti dalle modalità tecniche con cui deve essere effettuata la conservazione digitale.

Alla data di aggiornamento di questa pagina, la normativa sammarinese prevede espressamente che le modalità di conservazione delle fatture elettroniche siano disciplinate con apposito regolamento, ma tale disciplina attuativa specifica non risulta ancora completata e pubblicata.

Per questo motivo, al momento non è possibile indicare una specifica procedura o un determinato servizio commerciale come sistema obbligatorio per la “conservazione a norma” delle fatture elettroniche sammarinesi.


Cosa prevede la normativa?
Per la fatturazione elettronica negli scambi con l'Italia, l'articolo 8 del Decreto Delegato 20 settembre 2021 n. 163 stabilisce che l'Ufficio Tributario non svolge l'attività di conservatore per conto degli operatori economici e prevede espressamente che:
«La conservazione verrà disciplinata con apposito Regolamento.»
Lo stesso articolo stabilisce inoltre che le fatture elettroniche devono essere archiviate entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della fattura e richiama, per la durata della conservazione obbligatoria, l'articolo 100 della Legge 16 dicembre 2013 n.166.
Anche per la nuova fatturazione elettronica interna tra operatori economici sammarinesi, la documentazione normativa pubblicata nel settembre 2026 comprende il Decreto Delegato n.133/2026 e il Regolamento n.28/2026, che disciplina le modalità tecniche e procedurali di predisposizione, trasmissione e ricezione delle fatture.
Le indicazioni ufficiali pubblicate dalla Segreteria di Stato per le Finanze sono particolarmente chiare sulla situazione transitoria. Alla domanda se l'Ufficio Tributario sia responsabile della conservazione dei documenti elettronici, viene risposto negativamente, precisando che in attesa del completamento normativo sulla conservazione digitale gli operatori economici sammarinesi sono tenuti alla conservazione presso la propria sede o presso un proprio delegato.
Come comportarsi in attesa del regolamento?
L'assenza di una disciplina tecnica definitiva non significa che le fatture possano essere eliminate o che non debbano essere conservate.

L'operatore economico rimane responsabile della disponibilità della propria documentazione fiscale.
In attesa che vengano definite le modalità specifiche di conservazione digitale delle fatture elettroniche, è quindi opportuno conservare almeno:
  • i file XML originali delle fatture emesse e ricevute;
  • le eventuali notifiche e ricevute associate;
  • gli altri documenti elettronici rilevanti ai fini della trasmissione e ricezione delle fatture.
È inoltre consigliabile mantenere copie di sicurezza dei documenti su sistemi distinti e adottare procedure che ne garantiscano nel tempo integrità, leggibilità e reperibilità.

Questi principi sono peraltro coerenti con la disciplina generale introdotta dal Decreto Delegato 13 novembre 2024 n.173 in materia di documenti elettronici, che indica autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità tra le caratteristiche che un sistema di conservazione deve assicurare.

È sufficiente conservare gli XML su un computer, un server o un supporto esterno?
Nella fase transitoria le indicazioni ufficiali prevedono la conservazione dei documenti presso l'operatore economico o presso un suo delegato, senza individuare nelle FAQ uno specifico supporto informatico obbligatorio.

È tuttavia opportuno distinguere tra semplice archiviazione e un sistema strutturato di conservazione.
Salvare gli XML esclusivamente sul disco di un computer o su una chiavetta USB, ad esempio, espone al rischio di perdita, cancellazione o alterazione dei documenti. È quindi consigliabile disporre di più copie indipendenti e di sistemi di backup adeguati.

Ulteriori strumenti tecnici, quali sistemi di archiviazione non modificabile, calcolo di hash, firme o validazioni temporali, possono contribuire a dimostrare l'integrità o l'esistenza di determinati documenti in un dato momento. Non è però corretto affermare, allo stato attuale, che l'utilizzo di uno di questi strumenti costituisca automaticamente la procedura di conservazione delle fatture elettroniche prevista dalla normativa sammarinese, in attesa della relativa disciplina attuativa.
Perché Codice srl non prevede attualmente un servizio a pagamento per la conservazione?
Ready Pro gestisce la generazione, trasmissione, ricezione e archiviazione delle fatture elettroniche secondo le funzionalità previste dal programma.

Codice s.r.l. ha però scelto, allo stato attuale, di non commercializzare come servizio aggiuntivo una “conservazione a norma” delle fatture elettroniche sammarinesi, proprio perché le modalità specifiche di tale conservazione devono ancora essere definite dalla normativa attuativa. Quando verrà emanata una disciplina specifica, Codice s.r.l. ne valuterà i requisiti e, se necessario, adeguerà Ready Pro o metterà a disposizione le integrazioni necessarie.

Alcuni fornitori possono legittimamente offrire servizi aggiuntivi di archiviazione o conservazione digitale, anche attraverso infrastrutture e soggetti specializzati. La disponibilità di tali servizi non implica tuttavia, di per sé, che essi costituiscano una modalità di conservazione obbligatoria specificamente prescritta per le fatture elettroniche sammarinesi.

Cosa consigliamo agli utilizzatori di Ready Pro?

In attesa del completamento del quadro normativo consigliamo agli operatori economici di:

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mantenere disponibili gli XML originali delle fatture e le relative notifiche;
effettuare regolarmente copie di sicurezza degli archivi di Ready Pro e della documentazione elettronica;
conservare almeno una copia su un sistema o supporto distinto da quello utilizzato normalmente;
evitare di modificare i file XML originali;
assicurarsi che i documenti possano essere recuperati e messi a disposizione in caso di controllo.
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Per esigenze particolari o quando sia necessario attribuire ai documenti ulteriori garanzie di integrità o data, l'operatore può valutare con il proprio consulente fiscale o legale l'utilizzo di ulteriori strumenti di conservazione, firma o validazione temporale.

Riferimenti normativi
I principali riferimenti sono il Decreto Delegato 20 settembre 2021 n.163, in particolare l'articolo 8 relativo ad archiviazione e conservazione delle fatture elettroniche; il Decreto Delegato 4 settembre 2026 n.133 e il Regolamento 10 settembre 2026 n.28 per la fatturazione elettronica interna; l'articolo 100 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 per i termini di conservazione; e il Decreto Delegato 13 novembre 2024 n.173 per la disciplina generale dei documenti elettronici e dei servizi fiduciari. La Segreteria di Stato per le Finanze raccoglie inoltre nella propria area dedicata normativa, documentazione tecnica e FAQ ufficiali.

Decreto Delegato 13 novembre 2024 n.173 : https://www.gov.sm/pub2/GovSM/dam/jcr%3A48acf7e2-baaf-4b58-b60a-b9ee55833175/17148642DD173-2024.pdf

Documentazione ufficiale sulla fatturazione elettronica Italia–San Marino : https://www.finanze.sm/pub1/FinanzeSM/FATTURAZIONE-ELETTRONICA.html

Documentazione ufficiale sulla fatturazione elettronica interna : https://www.finanze.sm/pub2/FinanzeSM/FATTURAZIONE-ELETTRONICA-INTERNA.html

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